Capo II

Art. 106

Provvedimenti di riabilitazione

In vigore dal 12 nov 1974
Il provvedimento di riabilitazione di cui al precedente è adottato: a) con decreto del provveditore agli studi, sentito il competente consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale appartenente ai ruoli provinciali; b) con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il competente consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di personale appartenente ai ruoli nazionali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;417#art-106

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