Capo II
Art. 107
Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale
In vigore dal 12 nov 1974
Al personale di cui al presente decreto si applica quanto disposto dagli articoli dal 91 al 99 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I provvedimenti di sospensione cautelare obbligatoria sono disposti:
a) dal provveditore agli studi, quando si tratta di personale appartenente ai ruoli provinciali;
b) dal Ministro per la pubblica istruzione, quando si tratta di personale appartenente ai ruoli nazionali.
La sospensione cautelare facoltativa è disposta, in ogni caso, dal Ministro per la pubblica istruzione.
Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, la sospensione cautelare può essere disposta dal direttore didattico o dal preside sentito il collegio dei docenti per il personale docente, o dal provveditore agli studi per il personale direttivo, salvo convalida da parte dell'autorità competente cui il provvedimento dovrà essere immediatamente comunicato. In mancanza di convalida entro il termine di dieci giorni dall'adozione, il provvedimento di sospensione è revocato di "diritto".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;417#art-107