Capo II

Art. 114

Restituzione ai ruoli di provenienza

In vigore dal 12 nov 1974
Il personale di cui al presente decreto, se già appartenente ad altro ruolo del personale ispettivo, direttivo e docente, può, a domanda, essere restituito al ruolo di provenienza. La restituzione ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data del relativo provvedimento. Il provvedimento di restituzione è adottato dal Ministro per la pubblica istruzione e, per il personale appartenente ai ruoli provinciali, dal provveditore agli studi. Il personale direttivo può essere restituito all'insegnamento, nei casi di incapacità o di preesistente insufficiente rendimento attinenti alla funzione direttiva, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Il personale restituito al ruolo di provenienza assume in esso la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata nel caso di permanenza nel ruolo stesso.
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