Titolo VI

Art. 117

Servizi utili o riscattabili ai fini previdenziali

In vigore dal 12 nov 1974
Per la valutazione dei servizi speciali ai fini previdenziali si applicano le disposizioni previste dal testo unico delle norme sul trattamento di previdenza del personale civile e militare dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. Sono riscattabili ai fini previdenziali anche i servizi previsti nel secondo comma del precedente .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;417#art-117

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