Titolo VII
Art. 120
Ruoli dei presidi dei licei artistici e degli istituti d'arte
In vigore dal 12 nov 1974
È istituito il ruolo dei presidi dei licei artistici.
I direttori degli istituti d'arte assumono la denominazione di presidi.
Ai presidi di cui ai precedenti commi si applicano, salva particolare diversa disposizione, le norme sul trattamento giuridico ed economico dei presidi degli istituti di istruzione secondaria superiore.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;417#art-120