Titolo VII
Art. 123
Competenze per l'amministrazione dei ruoli ed in materia di quiescenza
In vigore dal 12 nov 1974
Competenze per l'amministrazione dei ruoli
ed in materia di quiescenza
I ruoli nazionali e provinciali sono rispettivamente amministrati dal Ministero della pubblica istruzione e dagli uffici scolastici provinciali. Gli uffici scolastici provinciali per il personale appartenente ai ruoli provinciali provvedono a tutti gli atti e provvedimenti di stato giuridico e di carriera, ivi compresi i trattamenti di quiescenza e di previdenza.
Restano ferme le vigenti disposizioni sul decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione.
Dette disposizioni sono estese al personale dei ruoli degli istituti d'arte e dei licei artistici.
L'attribuzione delle competenze in materia di trattamento di quiescenza e di previdenza si riferisce al personale che cessa dal servizio dal 1° ottobre dell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Gli atti e provvedimenti attinenti ai trattamenti di quiescenza e di previdenza spettanti al personale cessato dal servizio anteriormente alla data sopra indicata, continueranno ad essere curati dall'ispettorato per le pensioni del Ministero della pubblica istruzione.
Alle eventuali riliquidazioni dei trattamenti di quiescenza disposte successivamente alla data di cui al precedente quarto comma provvederanno, per il personale appartenente ai ruoli provinciali, gli uffici scolastici provinciali, anche se trattasi di trattamenti di quiescenze spettanti a personale cessato anteriormente ala data stessa.
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;417#art-123