Titolo II
Art. 216
Servizi computabili a domanda
In vigore dal 24 mag 1974
A favore dei dipendenti per i quali è previsto il trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensioni sono computabili a domanda, in tutto o in parte, i servizi resi all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in qualità di:
a) avventizio ordinario o straordinario;
b) sussidiario;
c) contrattista.
Se i servizi sopra menzionati sono stati resi con iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, si applica l'; se i predetti servizi non sono coperti da contribuzione nella citata assicurazione generale, si applica l', secondo e terzo comma.
I servizi resi in qualità di sussidiario o di contrattista sono computati a domanda limitatamente ai periodi non computabili d'ufficio in base all', primo comma.
È computabile a domanda, nei limiti e con le modalità di cui all' della legge 26 febbraio 1969, n. 94, il servizio reso in qualità di assuntore anteriormente al 1 febbraio 1958.
Ai servizi comunque prestati, che abbiano costituito titolo per l'inquadramento nei ruoli delle ferrovie dello Stato, sono estese le disposizioni contenute nello .
Restano ferme le disposizioni di cui al capo VII, sezione I, della legge 27 luglio 1967, n. 658, concernenti il riscatto dei servizi non di ruolo prestati dal personale ferroviario con iscrizione alla gestione marittimi della Cassa nazionale della previdenza marinara.
Per il dipendente iscritto al Fondo pensioni sono altresì valutabili a domanda i servizi e periodi indicati nella parte I, titolo II, capo II del presente testo unico, con le modalità e alle condizioni, ivi stabilite.
I servizi e periodi di cui al precedente comma, già computati o riscattati presso lo Stato, si riuniscono con il servizio computabile ai fini del trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensioni; in tal caso le ritenute, che siano ancora dovute per contributo di riscatto all'atto del passaggio alle ferrovie dello Stato, sono devolute al Fondo pensioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-216