Titolo III
Art. 219
Diritto al trattamento normale
In vigore dal 21 lug 2005
Il dipendente collocato a riposo d'ufficio in base all' dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui alla legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni, ha diritto alla pensione normale qualunque sia l'anzianità di servizio maturata.
Nei confronti del dipendente, che sia già titolare di pensione ordinaria diretta a carico dello Stato o del Fondo pensioni, i limiti di servizio di cui al quadro 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono sostituiti dal limite unico di servizio di anni quindici, sia agli effetti del collocamento a riposo d'ufficio sia agli effetti della liquidazione della pensione.
Nei casi di decadenza e di dimissioni dall'impiego, il dipendente consegue il diritto alla pensione dopo aver maturato venti anni di servizio effettivo.
Alla dipendente dimissionaria che abbia contratto matrimonio spetta, ai fini del compimento dell'anzianità stabilita nel terzo comma, un aumento del servizio effettivo fino al massimo di cinque anni.
In tutti gli altri casi di cessazione dal servizio, il diritto alla pensione si acquista al compimento del decimo anno di servizio effettivo.
Il personale cui non spetti la pensione ai sensi dei commi precedenti ha diritto ad una indennità per una volta tanto purchè abbia compiuto un anno intero di servizio effettivo.
Note all'articolo
- La Corte costituzionale, con sentenza 7 - 15 luglio 2005, n.281 (in G.U. 1a s.s. 20/07/2005, n.29) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 4 dell'art. 219, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), "nella parte in cui non prevede che il beneficio dell'aumento del servizio effettivo fino al massimo di cinque anni spetti anche alle dipendenti dimissionarie non coniugate con prole a carico".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-219