Titolo III

Art. 221

Calcolo delle competenze accessorie

In vigore dal 24 mag 1974
Le competenze accessorie sono commisurate alla decima parte dello stipendio, maggiorato degli eventuali assegni pensionabili, goduto dal dipendente al momento in cui è venuta a cessare la corresponsione in suo favore delle competenze stesse. Qualora siano intervenute modifiche nella misura del trattamento di attività, si considerano i corrispondenti stipendi ed assegni pensionabili risultanti dall'applicazione dell'ordinamento vigente alla data della cessazione dal servizio. Il predetto decimo va attribuito: a) per intero, se il servizio per il quale il dipendente ha percepito le competenze accessorie, maggiorato degli aumenti di valutazione di cui all', primo comma, ha durata uguale a 37 anni ovvero a quella del servizio utile per la pensione; b) per una quota proporzionale alla durata del servizio valutabile per le predette competenze ed a quella del servizio utile ai fini di pensione, negli altri casi. Ai predetti fini gli anni di servizio utile oltre il trentasettesimo si trascurano.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-221

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