Titolo II

Art. 213

Servizi resi alle ferrovie dello Stato senza iscrizione al Fondo pensioni

In vigore dal 24 mag 1974
I servizi non di ruolo prestati all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, anteriormente all'iscrizione al Fondo pensioni, dai sussidiari sistemati in ruolo in base all' del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1785, ovvero all' del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 292, e dai contrattisti inquadrati nei ruoli in forza del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 luglio 1947, n. 667, sono computabili d'ufficio ai fini del trattamento di quiescenza nei limiti e con le modalità stabilite dalle rispettive norme di inquadramento. Il servizio prestato dal 1 settembre 1954 al 13 aprile 1963 dal personale già a contratto tipo proveniente dal soppresso Ministero dell'Africa italiana o dagli enti dipendenti dai cessati governi coloniali, inquadrato nei ruoli delle ferrovie dello Stato ed iscritto al relativo Fondo pensioni in applicazione dell' della legge 18 febbraio 1963, n. 304, è computabile d'ufficio per intero e senza onere a carico del personale interessato, ai fini del trattamento di quiescenza sul Fondo predetto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-213

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