Art. 4
In vigore dal 1 dic 1973
Le province esercitano le attribuzioni loro spettanti ai sensi del precedente anche nei confronti dei beni rimasti di proprietà dello Stato, da chiunque siano tenuti in uso o in consegna, salvo quanto disposto dal capoverso dello stesso .
Ove si tratti di immobili destinati a servizi pubblici di competenza statale, i provvedimenti relativi di competenza delle province, che dovessero incidere sulla destinazione in atto, saranno adottati d'intesa con la amministrazione statale competente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-11-01;690#art-4