Art. 2
In vigore dal 20 feb 1999
Si considerano appartenere al patrimonio storico, artistico e popolare le cose immobili e mobili soggette alle disposizioni della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e successive modifiche ed integrazioni, nonché tutte quelle che, avendo riferimento alla storia della civiltà, meritano di essere conservate e tutelate.
Per la provincia di Trento le attribuzioni di cui all', primo comma, riguardano anche gli archivi e i documenti della provincia, dei suoi enti funzionali, dei comuni e degli altri enti locali, degli altri enti pubblici per le materie di competenza della provincia, nonché gli archivi e i documenti dei privati.
Restano ferme le attribuzioni dello Stato sugli archivi dei privati dichiarati di notevole interesse storico nazionale, individuati da una commissione paritetica composta da tre rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali e da tre rappresentanti della provincia.
Presso l'archivio storico della provincia di Trento possono altresì essere depositati, su richiesta degli interessati, gli archivi e i documenti dei privati non dichiarati di notevole interesse storico nazionale ai sensi del comma precedente.
Gli archivi e i documenti dell'archivio di Stato di Trento indicati nell'allegato A al presente decreto sono affidati alla custodia e manutenzione della provincia di Trento. D'intesa tra il Ministro per i beni e le attività culturali ed il presidente della provincia di Trento possono essere altresì affidati alla custodia e manutenzione della provincia medesima ulteriori archivi e documenti dell'archivio di Stato, ritenuti di interesse provinciale. Restano riservate allo Stato la tutela e la vigilanza sugli atti riservati secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854.
La disposizione di cui al secondo periodo del comma precedente si applica anche alla provincia di Bolzano relativamente agli archivi e documenti non affidati alla medesima provincia ai sensi del titolo II della legge 11 marzo 1972, n. 118 (provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine).
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 15 dicembre 1998, n. 506 (con l'art. 2, comma 2) ha disposto che i componenti della commissione di cui al secondo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 690, come sostituito dal comma 1 dell'art. 2 del presente decreto,sono nominati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. La commissione elegge tra i suoi componenti il Presidente e conclude i lavori entro un anno dalla scadenza del termine previsto per la nomina dei componenti stessi. In caso di mancata individuazione dei beni di notevole interesse storico nazionale entro il termine stabilito per la conclusione dei lavori della commissione, spettano alla provincia la vigilanza e la tutela su tutti gli archivi e i documenti dei privati.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-11-01;690#art-2