Art. 1
In vigore dal 20 feb 1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 107, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 12 giugno 1973;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione, per l'interno, per le finanze e per il tesoro;
Decreta:
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Le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di ordinamento, tutela, vigilanza, conservazione, custodia e manutenzione del patrimonio storico artistico e popolare sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e di Bolzano con l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto.
Restano ferme le attribuzioni attualmente esercitate dallo Stato nei confronti dei beni indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, numero 48, esclusi dalla competenza provinciale a norma dell'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-11-01;690#art-1