Art. 7
In vigore dal 20 feb 1999
Restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato per quanto concerne l'esportazione e l'importazione dei beni soggetti alla legge 10 giugno 1939, numero 1089 e successive modifiche ed integrazioni.(Nel rispetto della legislazione statale e comunitaria in materia, sono di competenza delle province di Trento e di Bolzano le funzioni relative a:
a) l'esportazione temporanea, anche per motivi di studio o di restauro, negli Stati appartenenti all'Unione europea dei beni culturali sui quali si esercita la competenza delle province;
b) l'importazione temporanea, limitatamente ai territori delle rispettive province autonome, di beni culturali da Stati appartenenti all'Unione europea per manifestazioni, mostre o esposizioni organizzate da o cui partecipano la provincia o suoi enti funzionali, ovvero per motivi di studio o di restauro.
La data di spedizione o di arrivo, nonché di restituzione dei beni di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, sono preventivamente comunicate al Ministero per i beni e le attività culturali.
Tuttavia, quando si tratti di beni conservati nel territorio delle due province, le denunzie relative vanno comunicate, a cura del Ministero della pubblica istruzione, alla provincia competente per territorio, cui spetta la prelazione nell'acquisto, entro il termine e con le modalità previste dall'art. 39 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, così come sostituito dall' del decreto-legge 5 luglio 1972, n. 288, convertito in legge 8 agosto 1972, n. 487.
Scaduto infruttuosamente tale termine, resta ferma la facoltà di acquisto di questi beni da parte del Ministero della pubblica istruzione, da esercitarsi entro i successivi due mesi.
L'esportazione temporanea dei beni conservati nel territorio delle due province e ammessi al pubblico godimento può essere concessa solo previo nulla osta della provincia interessata, diretto ad impedire che la esportazione pregiudichi le iniziative in atto o in programma per la tutela e la valorizzazione dei beni medesimi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-11-01;690#art-7