Art. 8 bis
In vigore dal 2 gen 1988
Sono esercitate dalla provincia autonoma di Trento le funzioni amministrative statali in ordine all'opera universitaria dell'Università degli studi di Trento, intendendosi sostituiti, fino a quanto non sarà diversamente disposto, i rappresentanti della regione nel consiglio di amministrazione dell'opera universitaria con rappresentanti della provincia.
Le entrate di natura tributaria e quelle di natura contributiva dell'opera universitaria stessa previste da disposizioni di legge vigenti sono attribuite alla provincia.
In caso di soppressione dell'opera universitaria i beni ed il personale dipendente saranno trasferiti alla provincia, conservando quest'ultimo la posizione giuridico-economica acquisita.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-11-01;687#art-8-bis