Art. 5

In vigore dal 1 dic 1973
Sono esercitate dalle province di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di edilizia scolastica. Qualora lo Stato intervenga con propri fondi nelle province di Trento e di Bolzano, in esecuzione di piani nazionali straordinari di edilizia scolastica, i relativi programmi saranno formulati dal Ministero della pubblica istruzione d'intesa con ciascuna provincia, alla quale vengono assegnati i fondi per la loro realizzazione. I piani di cui al precedente comma sono quelli ai quali la legge dello Stato attribuisce espressamente carattere di straordinarietà.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-11-01;687#art-5

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Art. 5 Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente assistenza ed edilizia scolastica. — Testo vigente | Portale Normativo