Art. 8
In vigore dal 1 dic 1973
Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, alle province di Trento e di Bolzano, gli atti degli uffici centrali e periferici concernenti le funzioni trasferite con il presente decreto e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione per quelli disciplinati dal precedente e per quelli relativi a questioni o disposizioni di massima inerenti alle dette funzioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 novembre 1973
LEONE
RUMOR - MALFATTI - LAURICELLA - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1973
Atti di Governo, registro n. 262, foglio n. 40. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-11-01;687#art-8