Art. 6
In vigore dal 1 dic 1973
Le disposizioni della legge 28 luglio 1967, n. 641 e successive modificazioni, continuano ad applicarsi per quanto concerne le opere comprese nei programmi di edilizia scolastica previsti dalla legge stessa per il quinquennio 1967-1971.
Analogamente, continuano ad applicarsi le norme statali per le opere di edilizia per le scuole materne non statali comprese nei programmi formulati in base ai finanziamenti previsti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-11-01;687#art-6