Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti›Sez. I
Art. 50
Fusione e concentrazione di società ed imprese
In vigore dal 5 feb 1974
Per le prestazioni occorrenti per la fusione di società, al dottore commercialista competono gli onorari previsti al precedente , commisurati all'ammontare dall'attivo lordo di tutte le società che partecipano alla fusione, in qualsiasi forma essa venga realizzata.
Nel caso si tratti di fusione per incorporazione, senza necessità di aumento di capitale sociale da parte della società incorporante, in quanto la stessa già possegga tutte le azioni costituenti l'intero capitale della società o delle società incorporate, al dottore commercialista spettano gli onorari previsti di cui all' commisurati all'ammontare dell'attivo lordo della o delle società incorporate per effetto della fusione.
Per le prestazioni occorrenti per la concentrazione di imprese, spettano gli onorari di cui al precedente , commisurati sull'ammontare dell'attivo lordo della branca aziendale oggetto della concentrazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-10-22;936#art-sdn-50