Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti›Sez. I
Art. 48
Variazioni di capitale
In vigore dal 5 feb 1974
Per tutte le prestazioni preliminari e per le successive occorrenti per le variazioni in aumento del capitale sociale in qualsiasi forma effettuata, con esclusione di quelle eventualmente occorse per la raccolta di capitali, al dottore commercialista compete l'onorario determinato secondo gli scaglioni e le percentuali previsti al primo comma del precedente con una riduzione sino al massimo del 50 per cento.
Per le variazioni in diminuzione a qualsiasi titolo del capitale sociale saranno applicati soltanto gli onorari di cui all' della presente tariffa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-10-22;936#art-sdn-48