Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti›Sez. I
Art. 47
Costituzione di enti sociali
In vigore dal 30 apr 1981
Per tutte le prestazioni dirette alla costituzione di società ed associazioni di qualsiasi tipo, in esse prestazioni comprese le pratiche preliminari, le sessioni, i congressi, le conferenze, i progetti, i preventivi, la redazione di atti costitutivi e statuti, i regolamenti interni fra soci, l'assistenza e la esecuzione delle pratiche per la regolare costituzione di detti enti sociali in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti, fatta esclusione di ogni eventuale prestazione inerente la raccolta di capitali, al dottore commercialista compete un onorario commisurato, secondo la tabella che segue, sull'importo complessivo delle somme dai soci o dagli associati apportate, o da apportare secondo il programma costitutivo, sotto qualsiasi forma a titolo di capitale o di finanziamento eventualmente anche oltre il primo esercizio sociale:
fino a............................... L. 10.000.000 il 3 %
per il di più fino a................." 25.000.000 il 2,50%
per il di più fino a................. " 50.000.000 il 2 %
per il di più fino a................. " 100.000.000 l'1 %
per il di più fino a................. " 250.000.000 lo 0,75%
per il di più fino a................. " 500.000.000 lo 0,50%
per il di più oltre.................. " 500.000.000 lo 0,25%
Onorario minimo L. 50.000.
Per la costituzione di cooperative all'onorario come sopra determinato dovrà essere applicata una riduzione fino al 30 per cento.
Per la costituzione di consorzi, di cartelli, di sindacati e di altri enti associativi consimili, l'onorario sarà determinato in misura discrezionale avendo riguardo, ove possibile, ai criteri di cui alla precedente tabella e sempre con opportuno riferimento alle disposizioni dell' della presente tariffa.
Le prestazioni per la raccolta dei capitali sono tariffabili a norma del successivo .
Qualora la costituzione non dovesse avvenire per ragioni indipendenti dal dottore commercialista, gli onorari, verranno ridotti secondo quanto previsto dal precedente .
Note all'articolo
- Il D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 129 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che gli scaglioni di cui all'articolo 47 della presente tariffa sono raddoppiati.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-10-22;936#art-sdn-47