Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti›Capo VIII
Art. 42
Regolamento e liquidazione di avarie
In vigore dal 30 apr 1981
Gli onorari per il regolamento e la liquidazione di avarie sono determinati in base all'ammontare complessivo delle somme ammesse, applicando le percentuali ed i criteri di seguito indicati:
Avaria comune:
a) sull'ammontare complessivo delle somme ammesse:
fino a............................... L. 3.000.000 il 7%
per il di più fino a................. " 5.000.000 il 6%
per il di più fino a................. " 10.000.000 il 5%
per il di più fino a................. " 25.000.000 il 4%
per il di più fino a................. " 50.000.000 il 3%
per il di più fino a................. " 100.000.000 il 2%
per il di più fino a................. " 200.000.000 l'1%
per il di più fino a................. " 500.000.000 lo 0,50%
per il di più oltre a................ " 500.000.000 lo 0,25%
Onorario minimo L. 50.000;
b) al liquidatore cui venisse affidato il mandato di eseguire il regolamento di avaria comune tra le parti, spetta un onorario dello 0,25% sull'importo dell'avaria comune;
c) per la liquidazione dei rapporti tra assicurato ed assicuratore derivanti da liquidazioni di avaria comune, si applicano gli onorari previsti per la liquidazione di avaria particolare.
Avaria particolare:
sull'ammontare complessivo delle somme liquidate:
fino a............................... L. 3.000.000 il 4%
per il di più fino a................. " 5.000.000 il 3%
per il di più fino a................. " 15.000.000 il 2%
per il di più fino a................. " 30.000.000 l' 1%
per il di più fino a................. " 50.000.000 lo 0,50%
per il di più fino a................. " 100.000.000 lo 0,25%
oltre a L. 100.000.000: onorario da stabilirsi in misura discrezionale.
Nel caso di prestazioni di particolare complessità o che importino notevole dispendio di tempo ai suddetti onorari può essere applicata una maggiorazione sino al massimo del 30 per cento.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 129 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che gli scaglioni di cui all'articolo 42 della presente tariffa sono raddoppiati.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-10-22;936#art-sdn-42