Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialistiSez. III

Art. 54

Sistemazione tra eredi

In vigore dal 30 apr 1981
Per le pratiche inerenti la esecuzione di disposizioni testamentarie, l'accertamento dell'asse ereditario, i progetti di divisione e di assegnazione di beni, la lottizzazione dell'asse ereditario, la assegnazione di beni, la determinazione e sistemazione di diritti di usufrutto con o senza affrancazione, il disinteressamento e la sistemazione di eredi o presunti tali, si applicano i seguenti onorari calcolati sul totale della massa attiva ereditaria: fino a............................... L. 25.000.000 il 3 % per il di più fino a................. " 50.000.000 il 2,50% per il di più fino a................. " 100.000.000 il 2 % per il di più fino a................. " 250.000.000 l' 1,50% per il di più fino a................. " 500.000.000 l' 1 % per il di più oltre a................ " 500.000.000 lo 0,50% Onorario minimo L. 50.000. Gli onorari così calcolati saranno maggiorati del 10% per ogni erede, legatario, usufruttuario: sino ad un massimo del 50% complessivo. Gli onorari come sopra determinati sono suscettibili di congrua riduzione per le prestazioni eventualmente non svolte fra quelle sopra elencate. Per le prestazioni relative alla denuncia di successione e liquidazione della relativa imposta si applicano gli onorari di cui al capo XIII della presente tariffa. Sono altresì cumulabili gli onorari previsti agli della presente tariffa per le prestazioni eventualmente svolte, quali in detti articoli singolarmente previste, nonché gli onorari di cui al precedente per le prestazioni eventualmente svolte per il realizzo di attività, la liquidazione di passività, con il conseguente rendiconto. Allorquando il dottore commercialista assiste un coerede, un legatario od un usufruttuario, l'onorario è determinato con i criteri sopra esposti in relazione all'ammontare della quota di spettanza del cliente.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 129 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che gli scaglioni di cui all'articolo 54 della presente tariffa sono raddoppiati.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-10-22;936#art-sdn-54

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