Titolo II
Art. 9
Sostituzione
In vigore dal 6 giu 1973
Nei casi indicati nell' della legge i presidenti dei tribunali amministrativi regionali cessano dall'ufficio e riassumono le loro funzioni presso il Consiglio di Stato all'inizio dell'anno successivo al verificarsi delle condizioni prescritte. Essi sono sostituiti contestualmente nei modi previsti dall' della stessa legge.
Nei casi di cessazione dall'ufficio diversi da quelli indicati nel primo comma, i presidenti possono essere immediatamente sostituiti, per il restante periodo dell'anno, nei modi predetti, salva la definitiva sostituzione all'inizio dell'anno successivo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-04-21;214#art-9