Titolo II

Art. 9

Sostituzione

In vigore dal 6 giu 1973
Nei casi indicati nell' della legge i presidenti dei tribunali amministrativi regionali cessano dall'ufficio e riassumono le loro funzioni presso il Consiglio di Stato all'inizio dell'anno successivo al verificarsi delle condizioni prescritte. Essi sono sostituiti contestualmente nei modi previsti dall' della stessa legge. Nei casi di cessazione dall'ufficio diversi da quelli indicati nel primo comma, i presidenti possono essere immediatamente sostituiti, per il restante periodo dell'anno, nei modi predetti, salva la definitiva sostituzione all'inizio dell'anno successivo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-04-21;214#art-9

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo