Titolo II
Art. 10
Nomina
In vigore dal 6 giu 1973
I consiglieri di Stato, nei cui confronti il Consiglio dei Ministri abbia deliberato la nomina a presidente di sezione, sono invitati a dichiarare, entro venti giorni dalla comunicazione dell'invito, di accettare l'eventuale assegnazione a qualsiasi tribunale amministrativo regionale indicato nell'. In caso di mancata accettazione, la nomina non ha corso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-04-21;214#art-10