Titolo I

Art. 7

Supplenza dei magistrati amministrativi regionali

In vigore dal 6 giu 1973
Se nella sede di un tribunale amministrativo regionale indicato nell' o nella sezione staccata manca o è impedito alcuno dei magistrati necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente designa a supplirlo un magistrato rispettivamente assegnato alla sezione staccata o alla sede del tribunale. Se in una delle sezioni del tribunale amministrativo regionale del Lazio, aventi sede in Roma, manca o è impedito alcuno dei magistrati necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente del tribunale designa a supplirlo un magistrato assegnato ad altra sezione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-04-21;214#art-7

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