Titolo II
Art. 8
Destinazione - Trasferimento - Supplenza
In vigore dal 6 giu 1973
La destinazione dei presidenti ai tribunali amministrativi regionali in applicazione dell' della legge è effettuata sulla base delle indicazioni di preferenza, secondo il criterio della maggiore anzianità di qualifica.
In difetto di indicazioni, la destinazione è effettuata di ufficio nei casi consentiti dall', primo e terzo comma.
I presidenti dei tribunali amministrativi regionali possono essere trasferiti ad altra sede in base a domanda, osservando il criterio indicata nel primo comma.
In caso di mancanza o di impedimento, il presidente è supplito dal più anziano dei magistrati amministrativi regionali assegnato al tribunale. Nel detto caso il presidente del tribunale amministrativo regionale del Lazio è supplito dal più anziano dei presidenti di sezione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-04-21;214#art-8