Titolo IV

Art. 18

Valutazione dei titoli

In vigore dal 23 set 2017
Ogni commissario dispone di dieci punti, per la valutazione del complesso dei titoli. La valutazione dei titoli è effettuata solo nei confronti dei candidati che abbiano consegnato tutte le prove scritte, prima dell'inizio della relativa correzione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-04-21;214#art-18

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