Titolo IV
Art. 17
Commissione esaminatrice
In vigore dal 23 set 2017
Con il decreto di nomina dei componenti della commissione di cui all' della legge 27 aprile 1982, n. 186, possono essere nominati i commissari supplenti, destinati a sostituire gli effettivi in caso di assenza od impedimento.
Per le prove facoltative di lingue straniere la commissione è integrata, ove occorra, da membri aggiunti per ciascuna delle lingue che sono oggetto di esame.
La commissione è assistita, per l'ufficio di segreteria, da un impiegato della carriera direttiva, di qualifica non inferiore a direttore di sezione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-04-21;214#art-17