Titolo IV
Art. 17
17 / 40Commissione esaminatrice
In vigore dal 23 set 2017
Con il decreto di nomina dei componenti della commissione di cui all' della legge 27 aprile 1982, n. 186, possono essere nominati i commissari supplenti, destinati a sostituire gli effettivi in caso di assenza od impedimento.
Per le prove facoltative di lingue straniere la commissione è integrata, ove occorra, da membri aggiunti per ciascuna delle lingue che sono oggetto di esame.
La commissione è assistita, per l'ufficio di segreteria, da un impiegato della carriera direttiva, di qualifica non inferiore a direttore di sezione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-04-21;214#art-17