Art. 17 · Commissione esaminatrice
Titolo IV

Art. 17

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Commissione esaminatrice

In vigore dal 23 set 2017
Con il decreto di nomina dei componenti della commissione di cui all' della legge 27 aprile 1982, n. 186, possono essere nominati i commissari supplenti, destinati a sostituire gli effettivi in caso di assenza od impedimento. Per le prove facoltative di lingue straniere la commissione è integrata, ove occorra, da membri aggiunti per ciascuna delle lingue che sono oggetto di esame. La commissione è assistita, per l'ufficio di segreteria, da un impiegato della carriera direttiva, di qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-04-21;214#art-17