Titolo IV

Art. 20

Graduatoria

In vigore dal 23 set 2017
Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso. A parità di merito si osservano i criteri di preferenza stabiliti dalle disposizioni vigenti. La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri fatto salvo l'accertamento dei requisiti per la ammissione alla qualifica di referendario dei tribunali amministrativi regionali.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-04-21;214#art-20

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