Titolo IV
Art. 18
18 / 40Valutazione dei titoli
In vigore dal 23 set 2017
Ogni commissario dispone di dieci punti, per la valutazione del complesso dei titoli. La valutazione dei titoli è effettuata solo nei confronti dei candidati che abbiano consegnato tutte le prove scritte, prima dell'inizio della relativa correzione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-04-21;214#art-18