Regolamento licenza di abilitazione arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico
Art. 9
In vigore dal 19 mag 1973
Al primo anno del corso a formazione integrale possono essere ammessi, su domanda, gli allievi di età non inferiore agli anni 14 muniti della licenza di scuola media inferiore, di scuola di avviamento o di titolo equipollente.
Gli aspiranti al corso, che abbiano compiuto gli studi allo estero, dovranno presentare titoli equipollenti a quelli sopra indicati. Essi dovranno inoltre superare un esame preliminare tendente ad accertare che essi abbiano sufficiente conoscenza della lingua italiana.
In ogni caso l'ammissione al corso è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicotecnico nonché alla disponibilità dei posti, il cui numero viene fissato di anno in anno nel piano di attività dell'istituto stesso e comunque non superiore a 35 per classe.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-12-18;1151#art-rld-9