Regolamento licenza di abilitazione arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico

Art. 7

In vigore dal 19 mag 1973
A capo della scuola per odontotecnici è il preside che risponde dell'andamento didattico e disciplinare della scuola stessa. Il preside convoca, quando lo ritenga opportuno, gli insegnanti per impartire direttive e trattare questioni inerenti allo insegnamento ed alla disciplina; redige annualmente la relazione finale sull'andamento della scuola e ne curerà l'inoltro al Ministero della sanità. Egli inoltre propone al gestore tutti i provvedimenti che interessino il funzionamento della scuola con particolare riferimento alle esigenze di carattere tecnico, adotta i provvedimenti più urgenti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-12-18;1151#art-rld-7

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