Regolamento licenza di abilitazione arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico
Art. 5
In vigore dal 19 mag 1973
Il gestore provvede a fornire alla scuola:
locali sufficienti ed idonei allo svolgimento delle lezioni teoriche e delle esercitazioni pratiche presso la sua sede;
materiali, strumenti e mezzi per le esperienze durante le lezioni e per le esercitazioni nei laboratori;
personale dirigente, insegnante, di segreteria e di servizio;
quanto altro possa occorrere al regolare ed efficace funzionamento della scuola.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-12-18;1151#art-rld-5