Regolamento licenza di abilitazione arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico

Art. 5

In vigore dal 19 mag 1973
Il gestore provvede a fornire alla scuola: locali sufficienti ed idonei allo svolgimento delle lezioni teoriche e delle esercitazioni pratiche presso la sua sede; materiali, strumenti e mezzi per le esperienze durante le lezioni e per le esercitazioni nei laboratori; personale dirigente, insegnante, di segreteria e di servizio; quanto altro possa occorrere al regolare ed efficace funzionamento della scuola.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-12-18;1151#art-rld-5

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