Regolamento licenza di abilitazione arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico
Art. 11
In vigore dal 19 mag 1973
Il preside ha facoltà, in qualsiasi momento, di far sottoporre l'allievo a visita medica, e, ove risultasse affetto da infermità, di proporre l'allontanamento temporaneo o definitivo dalla scuola.
La decisione del preside è inappellabile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-12-18;1151#art-rld-11