Regolamento licenza di abilitazione arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico

Art. 25

In vigore dal 19 mag 1973
È in facoltà del gestore dell'istituto di istituire, a puro titolo culturale, corsi di specializzazione, ove se ne presentasse la necessità o la opportunità. È pure in facoltà dello stesso gestore di istituire successivamente altri corsi e scuole per il rilascio di licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria per altre specializzazioni sanitarie. Il gestore: Pozzi Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la sanità GASPARI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-12-18;1151#art-rld-25

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