Regolamento licenza di abilitazione arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico
Art. 24
In vigore dal 19 mag 1973
Gli allievi che vengano meno ai doveri che hanno verso lo istituto, dimostrando negligenza abituale, scarso profitto nell'insegnamento, assentandosi senza giustificato motivo dalle lezioni o dalle esercitazioni pratiche, ed offendendo in qualsiasi modo la disciplina, l'ordine, il decoro, la morale, dentro e fuori l'istituto, sono soggetti alle punizioni previste dalla legislazione scolastica attuale, in genere, ed in particolare per gli istituti professionali di Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-12-18;1151#art-rld-24