Art. 1

In vigore dal 19 mag 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista l'istanza del presidente-gestore dell'istituto per le arti ausiliarie sanitarie, sito in Milano, via Bartolini n. 19, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad istituire presso l'istituto una scuola per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico; Visto il regolamento della scuola, il programma di insegnamento, i relativi orari e le modalità d'esame; Visto l'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: L'Istituto per le arti ausiliarie sanitarie, sito in Milano, via Bartolini n. 19, è autorizzato ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ad istituire presso l'istituto stesso una scuola per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico, secondo il regolamento scolastico ed i programmi di insegnamento annessi al presente decreto e firmati, d'ordine nostro, dal Ministro proponente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 dicembre 1972 LEONE GASPARI - SCALFARO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1973 Atti di Governo, registro n. 257, foglio n. 113. - VALENTINI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-12-18;1151#art-rd-1

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo