Regolamento licenza di abilitazione arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico
Art. 21
In vigore dal 19 mag 1973
La commissione esaminatrice sarà così costituita:
1) il preside dell'istituto: presidente;
2) il direttore della scuola per odontotecnici: membro effettivo;
3) un rappresentante del Ministero della sanità: membro effettivo;
4) un insegnante per ciascuna materia culturale, tecnica, pratica compresa nell'esame finale: membro effettivo;
5) un rappresentante del Ministero della pubblica Istruzione nella veste di commissario governativo con i poteri demandatigli dalle disposizioni emanate dal Ministero della pubblica istruzione stessa, nominato dal Ministero della pubblica istruzione o dal provveditorato agli studi di Milano.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-12-18;1151#art-rld-21