Titolo V
Testo vigente Testo annotato1. L'utente delle macchine bollatrici che non osservi i divieti di cui all'ultimo comma dell' articolo 14 è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 5000.
Storico versioni· 4 modificazioni PrecedenteSuccessivo urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;642#art-26
Norme richiamate in questo articolo Altri articoli di questo atto Storico delle modifiche dal 29/06/2024 al 31/12/2026 · D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173: ha disposto con l'art. 101, comma 1, lettera g l'abrogazione dell'art. 26. dal 01/04/1998 al 28/06/2024 · 24G00103: ha disposto con l'art. 4, comma 4, lettera b la modifica dell'art. 26, comma 1. dal 01/01/1983 al 31/03/1998 · D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473: ha disposto con l'art. 5, comma 1, lettera h la modifica dell'art. 26. dal 01/01/1973 al 31/12/1982 · D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955: ha disposto con l'art. 20, comma 1 la modifica dell'art. 26. Assistenza e ordini: info@portalenormativo.it
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