Titolo V
Art. 31
AbrogatoRegolarizzazione degli atti emessi in violazione delle norme del presente decreto
In vigore dal 1 gen 2027
Gli atti e i documenti soggetti a bollo, per i quali l'imposta dovuta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura insufficiente, debbono essere sempre regolarizzati mediante il pagamento dell'imposta non corrisposta o del supplemento di essa nella misura vigente al momento dell'accertamento della violazione.
La regolarizzazione è eseguita esclusivamente dagli Uffici del registro mediante annotazione sull'atto o documento della sanzione amministrativa riscossa.
Nell'ipotesi prevista dall' la regolarizzazione avviene sull'originale o sulla copia inviata all'ufficio del registro.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;642#art-31