Titolo II
Art. 14
AbrogatoSpeciali modalità di pagamento.
In vigore dal 1 gen 2027
Con decreto del Ministro delle finanze saranno determinati gli atti per i quali l'imposta di bollo, in qualsiasi modo dovuta, può essere assolta mediante applicazione di speciale impronta apposta da macchine bollatrici, nonché le caratteristiche tecniche delle macchine stesse, i requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione al loro uso, i termini e le relative modalità di applicazione.
L'autorizzazione all'impiego di macchine bollatrici è rilasciata, su richiesta dell'interessato, e in conformità al decreto previsto nel comma precedente, dall'intendenza di finanza nella cui circoscrizione territoriale la macchina deve essere posta in uso.
L'utente delle macchine bollatrici non può cederne l'uso o la proprietà a terzi, nemmeno temporaneamente, nè trasferirle in altra sede, modificarle o ripararle senza la preventiva autorizzazione.
L'autorizzazione è rilasciata dall'intendente di finanza e, per le modifiche e le riparazioni, può essere rilasciata anche dall'ufficio del registro nella cui circoscrizione la macchina è posta in uso.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;642#art-14