Titolo III
Art. 17
AbrogatoAtti dei procedimenti giurisdizionali.
In vigore dal 1 gen 2027
Nei procedimenti, compresi quelli esecutivi, innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria e alle giurisdizioni speciali l'imposta dovuta dalle amministrazioni dello Stato ovvero da persone o enti ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato è prenotata a debito.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 113.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 113.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;642#art-17