Titolo II

Art. 11

Abrogato

Bollo straordinario

In vigore dal 1 gen 2027
Per gli atti soggetti a bollo fin dall'origine l'applicazione delle marche da bollo, del visto per bollo e del bollo a punzone deve precedere l'eventuale sottoscrizione e, per i registri e repertori, qualsiasi scritturazione. È vietato scrivere ed apporre timbri od altre stampigliature sull'impronta del bollo a punzone o sul visto per bollo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;642#art-11

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