Art. 26 · Violazioni in materia di uso delle macchine bollatrici.
Titolo V

Art. 26

Abrogato27 / 43

Violazioni in materia di uso delle macchine bollatrici.

In vigore dal 1 gen 2027
1. L'utente delle macchine bollatrici che non osservi i divieti di cui all'ultimo comma dell' è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 5000.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;642#art-26