Art. 4
In vigore dal 29 set 1973
Le commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al presente regolamento sono nominate dal rettore su proposta del consiglio di facoltà.
Esse sono composte:
a) dal direttore dell'istituto o clinica cui è assegnato il posto, che la presiede;
b) da un professore di ruolo di materia attinente alle prove di esame;
c) da un tecnico laureato di ruolo di materia attinente alle prove di esame.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva delle segreterie universitarie con qualifica non inferiore a quella di consigliere.
Non possono far parte della stessa commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti o affini fino al 4ª grado incluso.
In caso di incompatibilità tra il direttore dell'istituto e alcuno dei candidati la presidenza della commissione sarà affidata al preside della facoltà, ovvero ad altro professore di ruolo della facoltà medesima.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-11;1192#art-4