Art. 3

In vigore dal 29 set 1973
Le prove d'esame dei concorsi di cui al precedente comprendono: a) due prove scritte, di cui una consistente in una prova pratica con relazione scritta; b) una prova orale. Tali prove verteranno su temi propri di discipline che interessano il servizio che il tecnico sarà chiamato a svolgere nell'istituto. Il candidato dovrà inoltre dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti nella lingua straniera prevista dal bando e relativi a materie che formano oggetto delle altre prove. Il candidato potrà produrre i titoli scientifici, accademici e professionali di cui sia eventualmente in possesso; ai titoli stessi è riservato un punteggio non eccedente il 25 per cento del totale dei punti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-11;1192#art-3

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