Art. 1

In vigore dal 29 set 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380, con particolare riferimento all'ultimo comma dell' e dell'art. 23, concernente l'aumento dei posti organici delle carriere del personale non insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . Il concorso per l'ammissione alla qualifica iniziale dei ruoli della carriera di concetto dei tecnici dietisti, dei tecnici ortottici, dei tecnici terapisti della riabilitazione, che è per titoli ed esami, viene bandito con decreto del rettore dell'università per i posti disponibili presso ciascun istituto, previa autorizzazione del Ministro per la pubblica istruzione. Il decreto rettorale con il quale viene bandito il concorso dovrà specificare, tra l'altro, la lingua straniera della quale il candidato dovrà dare prova di conoscenza pratica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-11;1192#art-1

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