Art. 2
In vigore dal 29 set 1973
Per l'ammissione ai concorsi per ciascun posto di ruolo della carriera di concetto dei tecnici dietisti, dei tecnici ortottici, dei tecnici terapisti della riabilitazione, è richiesto come titolo di studio il diploma rilasciato dai licei classici, dei licei scientifici, dagli istituti tecnici o il diploma degli istituti magistrali corredato da attestato di frequenza, con esito positivo, di un corso annuale integrativo previsto dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.
In relazione a specifiche esigenze di servizio da svolgere presso l'istituto universitario, è consentita altresì l'ammissione ai concorsi suddetti a coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado ritenuto valido dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia - su proposta del direttore di istituto o clinica - con motivata deliberazione, soggetta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-11;1192#art-2